E’ noto che in caso di controlli di polizia, siano previste sanzioni amministrative severe per il conducente sprovvisto di CQC. Quello che molti ignorano, però, è che siano previste conseguenze anche per l’azienda proprietaria del mezzo, tra cui il fermo amministrativo del veicolo per 60/90 giorni. E’ bene, dunque, prestare particolare attenzione alla validità della CQC del personale viaggiante, per evitare conseguenze particolarmente pesanti per gli affari commerciali. Per maggiore chiarezza, tuttavia, val bene soffermarsi sulle definizione generale della cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC) e sull’apparato sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.
La CQC (Carta di qualificazione del conducente, appunto), introdotta dall’Unione Europea con la Direttiva 200/59/CE è un documento di idoneità alla guida di cui devono essere in possesso i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone/cose titolari delle patenti di guida di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE. Ha valenza quinquennale e va successivamente rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.
Quanto alle sanzioni previste dal Codice della Strada in materia, vanno menzionate:
-l’art.126, comma 11, ai sensi del quale al conducente con CQC scaduta di validità viene irrogata una multa ricompresa tra 158 e 638 Euro, con contestuale ritiro del titolo abilitativo scaduto (solo se su supporto separato dalla patente in corso di validità), nel caso in cui venga sorpreso a circolare senza svolgere attività professionale di autotrasporto cose o se titolare di patente non italiana. L’azienda proprietaria del mezzo risulta responsabile in solido per la sanzione pecuniaria riportata dal proprio dipendente ai sensi dell’art. 196 CdS. Soltanto se il trasgressore è munito di patente di guida italiana e di CQC (scaduta) attestata dal codice 95 sul retro della stessa ed è sorpreso a circolare nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e ciò anche se di proprietà di soggetto diverso dal trasgressore (in ipotesi, l’azienda presso cui il medesimo lavora come dipendente), od addirittura a sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, se la violazione risulta reiterata. In quest’ultimo caso, la sanzione pecuniaria risulta, peraltro, molto più severa (si applicano gli importi previsti dall’art. 216 comma 6 CdS) ed anche in questo caso è prevista la responsabilità in solido dell’azienda ex art. 196 CdS;
– art. 116 commi 16-18, ai sensi del quale al conducente alla guida senza possesso della CQC (perché mai conseguita) viene irrogata una sanzione pecuniaria ricompresa tra 408 e 1634 Euro, in relazione alla quale l’azienda proprietaria del mezzo è responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 CdS, con conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. All’azienda proprietaria del mezzo, inoltre, può essere irrogata altresì una sanzione amministrativa ricompresa tra i 397 ed i 1592 Euro a titolo di incauto affidamento (ai sensi del comma 14 del predetto articolo).
Caso diverso è infine quello previsto dall’art. 180, commi 5 e 7 CdS, che disciplina l’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia stato fermato dalle Autorità senza CQC al seguito (pur avendola conseguita): in quest’ipotesi al trasgressore, multato con sanzione ricompresa tra 42 e 173 Euro, viene consentita l’esibizione, presso gli uffici di polizia, del documento in originale entro il termine indicato dall’Autorità. Soltanto in caso di inottemperanza, al soggetto verrà irrogata un’ulteriore sanzione per l’inottemperanza all’ordine di esibizione (comma 8), da cui consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza originaria del documento da presentare (in questo caso, ai sensi del summenzionato art. 116 CdS).
In conclusione, alla luce del quadro normativo dianzi evidenziato, è opportuno che il datore di lavoro si assicuri che i propri autisti effettuino viaggi su strada con una CQC in corso di validità, al fine di evitare conseguenze economicamente non trascurabili.
Avv. Giulia Dadone