Il Ministero dei Trasporti, come di consueto, ha pubblicato con Decreto il calendario 2024 relativo ai divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate.
Il cosiddetto “Decreto Divieti” è un provvedimento ministeriale che viene emanato ogni anno, all’interno del quale è inserito il calendario dei giorni in cui i mezzi pesanti non possono circolare.
Sul summenzionato provvedimento ministeriale si incardinano i singoli provvedimenti prefettizi, i quali recepiscono nel territorio di riferimento quanto statuito a livello nazionale, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6 del Codice della Strada (di seguito CdS).
Ne deriva pertanto che le singole Prefetture, alla luce del provvedimento pubblicato dal Ministero, emanano ogni anno un proprio provvedimento relativo al territorio di loro competenza, con il quale indicano le giornate di divieto, nonché la regolamentazione delle ipotesi di circolazione in deroga ai suddetti divieti e le modalità di richiesta delle autorizzazioni che permettano comunque la circolazione in deroga durante i giorni di divieto.
Il MIT, infatti, individua alcune ipotesi di deroga che prendono quale riferimento la categoria merceologica trasportata oppure la provenienza o la destinazione del veicolo, per le quali i divieti non trovano applicazione, oppure sono regolati in maniera differente.
Il cosiddetto “Decreto Divieti” interessa la circolazione dei veicoli su tutte le strade al di fuori dei centri urbani, così come individuate dall’art. 2 CdS.
In particolare, nella definizione normativa di strade extraurbane rientrano:
– le Autostrade;
– le Strade extraurbane.
Ne deriva pertanto che sono interessate alle suddette limitazioni esclusivamente le strade sul territorio nazionale al di fuori dei centri abitati.
I divieti di circolazione ministeriali si applicano ai veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, ai veicoli di dimensioni eccezionali, ovvero impegnati in trasporti in condizioni di eccezionalità (qualunque sia la loro massa complessiva), ai veicoli adibiti al trasporto di alcune merci pericolose (classe 1 e 7) ed ai trattori stradali di massa superiore alle 7,5 tonnellate.
Per i trattori stradali, quando viaggiano isolati, la massa di riferimento da considerare a tali fini è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
Quanto alle sanzioni previste dal CdS, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottemperi ai divieti ministeriali è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (ricompresa tra 430 e 1730 Euro) ed alla sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi (con sospensione della carta di circolazione del veicolo di pari durata).
Per motivi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza è possibile, tuttavia, inoltrare alla Prefettura la richiesta di circolazione in deroga, nei casi e secondo le modalità indicate dallo stesso Decreto ministeriale (si citi ad esempio, il trasporto di alimenti per animali da allevamento o di prodotti agricoli non rientranti nelle categorie soggette ad esenzione o per comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche).
I soggetti interessati, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza, possono presentare le istanze alla Prefettura della Provincia di partenza del viaggio oppure del luogo dove ha sede l’impresa, l’istanza di autorizzazione.
Si precisa che la Prefettura, al fine del rilascio della citata autorizzazione in deroga, deve necessariamente esaminare e valutare le condizioni della richiesta, pertanto è fondamentale allegare specifica documentazione che comprovi dette necessità.
L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione in deroga.
Son previste esenzioni dall’osservanza dei divieti in oggetto per particolari categorie di veicoli, quali quelli appartenenti ad enti pubblici (ad es. Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, etc) od adibiti al servizio pubblico (ad esempio fornitura di acqua, nettezza urbana, etc) od ancora rientranti in particolari tipologie (ad es. autocisterne adibite al trasporto di liquidi alimentari).
Sono altresì previste esenzioni per casi particolari normativamente tipizzati, relativi ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione (limitatamente ai giorni feriali e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali), per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedano l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa ed ancora per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
A bordo del veicolo deve sempre trovarsi la documentazione necessaria per poter dimostrare la sussistenza dell’ipotesi eccezionale ed i veicoli devono essere muniti, inoltre, di idonea cartellonistica dai requisiti dimensionali previsti nel dettaglio dal Decreto ministeriale annuale.
I divieti di circolazione in esame non trovano applicazione neppure per i veicoli che trasportano esclusivamente alcune tipologie di merci, anche se circolano scarichi (ad esempio prodotti ad uso medico, prodotti in regime di ATP, animali vivi, etc).
Particolari disposizioni sono, poi, previste per le merci pericolose, in particolare per le materie esplosive, nonché per i materiali radioattivi di cui alle classi n. 1-7 ADR Merci.
Il Decreto ministeriale annuale, infine, prevede generalmente alcune ipotesi di agevolazioni in ordine all’applicazione dei divieti, a seconda della destinazione o della provenienza del veicolo.
Infatti, nel caso il mezzo provenga o sia diretto all’estero, oppure verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia), gli orari di divieto della circolazione subiscono delle modifiche in ordine all’inizio e/o alla fine del divieto, con conseguente anticipo della sua fine o posticipo del suo inizio dalle due alle quattro ore.
Vanno, altresì, menzionate le disposizioni ad hoc previste per il trasporto intermodale.
Per trasporto intermodale si intende il trasferimento di merce organizzata in unità di traffico intermodali “UTI” (le più diffuse sono i container) da una punto di prelievo a una destinazione finale mediante l’utilizzo di due o più tipologie di mezzi di trasporto.
Alla luce della natura della logistica che attiene alla suddetta categoria di trasporti, il “Decreto Divieti” dispone da prassi alcune deroghe in ordine agli orari di inizio e di fine del divieto a seconda della tipologia di viaggio e/o dei mezzi di trasporto utilizzati.