Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema della licenza comunitaria!
E’ ormai diffusa la prassi recentemente adottata delle Forze dell’Ordine preposte ai controlli su strada di elevare la sanzione prevista dall’art. 46 L. n. 298/74 per il cd “Trasporto abusivo” anche nell’ipotesi in cui il conducente non esibisca copia certificata della licenza comunitaria non perché mai ottenuta, bensì perché semplicemente non a bordo del veicolo durante quel trasporto merci, il quale, val bene ricordato, deve essere transnazionale (in ambito UE o zona SEE) ed effettuato con veicolo di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate. La sanzione in oggetto non può essere evitata neppure tramite l’esibizione successiva del documento presso gli Uffici dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Questo rigore sanzionatorio deriva da una recente pronuncia della Cassazione, la quale ha di fatto capovolto l’orientamento giurisprudenziale pregresso.
L’equiparazione in punto sanzione tra il mancato rilascio di copia conforme della licenza comunitaria e la sua mera assenza a bordo del veicolo al momento del controllo sarebbe giustificata, secondo la Suprema Corte, dalle previsioni di cui al Regolamento CE n. 1072/2009, che stabiliscono l’obbligo di conservare sul mezzo la copia conforme del titolo abilitativo. Non farlo, seppure per semplice dimenticanza, si traduce, dunque, nella violazione della normativa comunitaria, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (dall’importo minimo di Euro 4.130) e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi previsti per il cd. “Trasporto Abusivo”, ossia esercitato in assenza di rilascio della licenza comunitaria o di copia conforme della stessa.
L’impugnativa del relativo verbale di contestazione, tuttavia, risulta possibile in taluni casi (errori ed imprecisioni nella verbalizzazione ad opera dell’Autorità preposta al controllo), ma soltanto se non si è già corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata o se la si corrisponde facendo verbalizzare agli operanti che il pagamento avviene “a titolo di cauzione”, riservandosi così il diritto di ricorrere al Giudice di Pace od al Prefetto territorialmente competente.