Il cabotaggio stradale è l’ammissione ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro UE ad opera di vettori non residenti che eseguono quindi trasporti interni in un Paese UE diverso da quello in cui essi sono stabiliti. A decorrere dal 2021 è ammesso al “cabotaggio” in un singolo Stato Membro, sebbene con limiti più stringenti, anche un Paese terzo.
L’attività si svolge in base alla licenza comunitaria, che deve essere presente, in copia conforme, a bordo del veicolo di massa superiore a 2,5 t.
Il cabotaggio, tuttavia, va eseguito nel rispetto della normativa generale UE e delle disposizioni particolari vigenti nello Stato in cui avviene il cabotaggio, come applicate ai vettori nazionali, relative alle condizioni del contratto di trasporto, alle masse e dimensioni dei veicoli, ai trasporti di particolari categorie di merci (pericolose, deperibili, animali vivi, ecc.), ai tempi di guida e di riposo, etc.
Qualora il conducente sia cittadino di un Paese non appartenente all’area UE e non soggiornante di lungo periodo di uno Stato UE, deve essere munito, oltre che delle abilitazioni alla guida (patente, CQC, ecc.), anche dell’attestato del conducente, al fine di esercitare attività di cabotaggio internazionale.
Un vettore di merci per conto terzi è autorizzato ad effettuare operazioni di trasporto in cabotaggio a condizione che:
- Sia titolare di una licenza comunitaria;
- Sia giunto nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere avuto origine in un altro Stato membro comunitario o extra UE. Il cabotaggio può avere inizio solo dopo l’ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale. A seguito del trasporto internazionale con cui il vettore è entrato nello Stato membro, possono essere effettuati al massimo tre trasporti nell’arco dei sette giorni successivi. Decorso tale periodo di tempo il mezzo deve uscire dello Stato membro nel quale non è stabilito.
L’art. 8 del Regolamento CE 2020/1055 ha introdotto il cosiddetto periodo di raffreddamento: un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo e nello stesso Stato membro nei quattro giorni successivi al completamento del precedente trasporto di cabotaggio eseguito con le regole sopra descritte. Si tratta di una disposizione opportunamente introdotta al fine di evitare che, soprattutto nelle aree più prossime ai confini, si renda possibile eseguire con facilità una serie di trasporti internazionali consecutivi con successivi trasporti in cabotaggio che, di fatto, consentirebbero di attuare un’attività di cabotaggio permanente o continua. Di conseguenza, la disposizione non pregiudica il diritto di effettuare i tre trasporti di cabotaggio consecutivi nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in entrata, a condizione, però, che siano trascorsi quattro giorni dall’ultimo scarico nel precedente periodo di trasporti di cabotaggio effettuati in tale Stato membro.
In tema di sanzioni, va menzionato l’art. 46bis L. n. 298/1974, il quale recita:
“Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1072/2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000 a Euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi”.
Conseguentemente, in caso di controllo su strada di un veicolo addetto al trasporto di cabotaggio, qualora manchi la copia conforme della licenza comunitaria, la lettera di vettura internazionale CMR comprovante il precedente trasporto in ingresso che legittima lo svolgimento dell’attività di cabotaggio od ancora la documentazione relativa ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, la sanzione irrogata sarà ai sensi del predetto art. 46bis L. n. 298/74.
Medesimo trattamento sanzionatorio riceverà, inoltre, l’eventuale superamento del numero di viaggi consentiti in regime di cabotaggio od ancora l’esibizione della documentazione sovra descritta che dovesse risultare incompleta.
Va ricordato, inoltre, che a far data dal febbraio 2022, le Aziende i cui autisti effettuano operazioni di trasporto in regime di cabotaggio in Stati membri diversi quello in cui ha sede l’impresa saranno tenute ad effettuare le dichiarazioni di legge previste in tema di distacco dei conducenti.
Trattasi di censimento dei lavoratori interessati e dei viaggi da effettuarsi sulle piattaforme dedicate, rispettivamente, della Commissione Europea (unitaria per tutti gli Stati Membri UE) e dell’INPS, attività da effettuarsi con anticipo rispetto all’inizio dell’attività di trasporto interessata, pena l’irrogazione di sanzioni molto severe.
A cura di Giulia Dadone